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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02.05.2013, n. 5

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa delegare quest'attività a terzi, cosi come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo va premesso che l'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato". Il successivo comma 1-bis dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.

Il legislatore ha poi fissato il principio di generale di delegabilità con l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia "espressamente esclusa". Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e cosi, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso

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