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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.05.2013

Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (G.U. 03.10.2013, n. 232)

Art. 1 - Ambito oggettivo

1. Per l'anno 2013 e in ogni caso fino all'emanazione di successivo decreto, le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle acquisizioni dei beni e dei servizi relativi alle divisioni 30, 48, 50 e 72 come individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 marzo 2008, attraverso strumenti di acquisto informatici propri o messi a disposizione, secondo quanto previsto al successivo art. 2, dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui l'importo a base d'asta sia superiore alla soglia di 2,5 milioni di Euro e almeno l'ottanta per cento del detto importo sia costituito da acquisizioni di beni e servizi inclusi tra i CPV di seguito elencati:

Per la divisione «30», le classi CPV: 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3020, 3021, 3022, 3023;

Per la divisione «48»: tutta la divisione;

Per la divisione «50», le classi CPV: 5031, 5032;

Per la divisione «72»: tutta la divisione.

2. Le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono ai sensi del precedente comma, per le relative procedure dirette all'acquisizione avviate a partire dal sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

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