IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.05.2013

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (G.U. 10.06.2013, n. 134)

Formula iniziale

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di più di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;

Considerato che il tasso ufficiale di sconto è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE in data 2 maggio 2013 è stato determinato nella misura dello 0,50% per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo è comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punt

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.