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Concorso MIUR 25.07.2013

Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. (G.U. 30.07.2013, n. 60)

Art. 6 - Svolgimento dei corsi - prove d'esame

1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate sulla base di un'apposita intesa tra il Rettore dell'Ateneo o il Direttore dell'Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell'intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all'organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.

2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate.

3. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali.

L'ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento.

Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsi ad attività didattiche comuni e trasversali a più corsi, anche a distanza.

4. La frequenza dei corsi

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