Decreto MIUR 15.07.2013
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l'art. 5;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visti i criteri di riferimento di cui al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'art. 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007 n. 1" e in particolare l'art. 4, comma 4, che prevede la possibilità di stabilire "ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei
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