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Sentenza Corte Costituzionale 17.06.2013, n. 146

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale della scuola non di ruolo supplente, docente e non docente - Mancato riconoscimento del diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuto al personale non di ruolo a tempo indeterminato - Erronea rappresentazione del quadro normativo - Mancanza del tertium comparationis individuato dal giudice a quo - Inammissibilità della questione. - Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, terzo comma. - Costituzione, artt. 3, 36 e 11, 117, in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Impiego pubblico - Supplenti con incarico a tempo determinato - Aumenti economici biennali - Diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse - Asserita disparità di trattamento - Insussistenza - Inidoneità della categoria dei docenti di religione, per la peculiarità del rapporto di lavoro, a fungere da idoneo tertium comparationis - Non fondatezza della questione. - Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, terzo comma. - Costituzione, artt. 3, 36 e 11, 117, in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. (G.U. 26.06.2013, n. 26 - I S.S. - Corte Costituzionale)

La Corte Costituzionale

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici: Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento vertente tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e F.P. ed altra con ordinanza del 13 marzo 2012 iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto in fatto

1.- Due lavoratrici della scuola hanno promosso, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, una controversia nella quale, adducendo di aver lavorato per molti anni, in qualità di supplenti con contratti a tempo determinato, presso vari istituti scolastici, hanno chiesto al Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, che venisse loro riconosciuto il diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio previsti dall'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).

Il Tribunale ha accolto la domanda.

2.- Nel corso del giudizio di appello, proposto da parte del Ministero della pubblica istruzione, la Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, qu

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