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Decreto legge 28.06.2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (G.U. 28.06.2013, n. 150)

Titolo II - Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di - previdenza sociale

Art. 7 - Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,»;

2) il comma 2-bis è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a

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