Decreto legge 21.06.2013, n. 69
Titolo III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile
Capo I - Giudici ausiliari
1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.
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