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Decreto legge 21.06.2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50)

Titolo II - Semplificazioni

Capo III - Misure in materia di istruzione, università e ricerca

Art. 57 - Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ambito del programma europeo Horizon 2020;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti i

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