Decreto legge 21.06.2013, n. 69
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo III - Misure per il rilancio delle infrastrutture
1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013».
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