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Parere Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 16.01.2013, n. 109

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Schema di regolamento concernente disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Repubblica Italiana

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 gennaio 2013

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4758 in data 22/11/2012 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 11700/2012 reso nell'Adunanza del 6 dicembre 2012;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 51804/2 del 28 dicembre 2012 e prot. n. 82 del 10 gennaio 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso e considerato:

Con lo schema di regolamento indicato in oggetto, si intendono modificare gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto alla descrizione dei contenuti del regolamento, valgono integralmente le premesse del parere interlocutorio emesso nell'Adunanza del 6 dicembre 2012, con cui sono stati chiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine al coordinamento delle disposizioni regolamentari in via di emanazione con la normativa recata dall'art. 14, commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Poiché la suddetta normativa primaria prevede che al personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propr

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