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Nota PCM 15.01.2013, prot. n. 2285

Congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss, del d.lgs. n. 151 del 2001 - computabilità ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica.

Si fa riferimento alla lettera del 13 dicembre 2012, prot. n. 9555, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto il parere dello scrivente Dipartimento in merito all'istituto del congedo straordinario di cui all'art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 dei 2001, con particolare riferimento agli effetti che l'assenza produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, al comma 5-ter recita: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;..."; il successivo comma 5-quinquies prevede: "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53".

Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che "i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità". Ciò sta a significare che il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l'istituto della contribuzione figurativa (la quale,

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