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D.P.C.M. 25.01.2013

Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180. (G.U. 16.04.2013, n. 89)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il comma 5-bis dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, laddove dispone che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al medesimo articolo tiene conto, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, e stabilisce che per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese», laddove dispone che i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al richiamato comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 8, comma 2, della citata legge 11 novembre 2011, n. 180, che prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quel

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