D.P.C.M. 24.01.2013
1. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica svolge funzioni di raccordo tra le diverse componenti dell'architettura istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse.
2. In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi, il Nucleo per la sicurezza cibernetica:
a) promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile;
b) mantiene attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'unità per l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica;
c) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza cibernetica, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 riguardo all'attività degli organismi di informazione per la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;
d) acquisisce, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, degli organismi di informazione per la sicurezza, delle Forze di polizia e delle strutture del Ministero della difesa, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funz
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