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D.P.C.M. 24.01.2013

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. (G.U. 19.03.2013, n. 66)

Art. 7 - Organismi di informazione per la sicurezza

1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124/2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d-bis), della citata legge, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al Direttore generale per l'espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'art. 4, comma 3, lett. e), della legge n. 124/2007, e dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della citata legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) della legge n. 124/2007.

4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di

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