IperTesto Unico IperTesto Unico

Messaggio INPS 04.01.2013, n. 219

Articolo 24, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti.

Premessa

Con circolare n. 35 del 14/03/2012 sono state fornite istruzioni alle Sedi dell'Istituto in merito ai nuovi requisiti per il conseguimento del diritto nonché alle modalità di accesso alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata che, come disposto dall'articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 hanno sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità.

Con il presente messaggio, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5869 del 16 novembre 2012, si forniscono chiarimenti in merito a taluni argomenti che sono stati oggetto di quesito da parte delle Sedi Territoriali.

1. Soggetti che accedono a pensione con il sistema contributivo (art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995)

Nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 7, 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massi

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.