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Direttiva Equitalia 11.01.2013, n. 2

Art. 1, commi 537-543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - Sospensione della riscossione.

Con l'obiettivo di migliorare sensibilmente la relazione con i debitori iscritti a ruolo ed attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, sono state fornite, com'è noto, con la direttiva n. 10 del 06.05.2010, indicazioni, affinché, in presenza delle casistiche ivi meglio esemplificate, (cfr. sgravio, sospensione, pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo) si procedesse comunque, in presenza di una dichiarazione del debitore, accompagnata da idonea documentazione a corredo, a sospendere senza indugio ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle pertinenti somme iscritte a ruolo.

Di recente, il legislatore, riproponendo i contenuti di un apposito disegno di legge già all'esame del Senato, ha ritenuto di disciplinare normativamente tale prassi, prevedendo espressamente, nell'ambito dell'art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (1), la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di una dichiarazione del debitore effettuata ai sensi di quanto previsto nelle stesse disposizioni.

Al riguardo, provvediamo di seguito ad illustrare (anche con l'ausilio delle argomentazioni proposte in proposito dai "dossier del Servizio studi" del Senato) i contenuti principali delle norme dando, al contempo, le prime istruzioni per una gestione immediata, con riserva di tornare in argomento, anche all'esito della rilevazione di eventuali criticità cui la nuova disciplina potrebbe dar luogo. I contenuti della direttiva sopra richiamata devono, pertanto, intendersi superati dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

Più in dettaglio, quindi, il comma 537 (2) prevede che i concessionari per la riscossione, intendendosi per tali "gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi", siano tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo (o affidate ai sensi degli art. 29 e 30

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