IperTesto Unico IperTesto Unico

Sentenza TAR Calabria - Sezione seconda 06.02.2013, n. 139

Concorso dirigenti scolastica Calabria.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: omissis

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

nei confronti di ...omissis

per l'annullamento dei seguenti atti:

• provvedimento della commissione giudicatrice costituita per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, bandito con d.d.g. del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 (pubblicato su g.u. n. 56 del 15 luglio 2011), contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale, in esito alla valutazione delle prove scritte, e da cui risulta il mancato inserimento di parte ricorrente fra i candidati ammessi a sostenerla - comunicato con nota del dirigente vicario dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria prot. n. aoodrcal4925 del 30 marzo 2012, pubblicata sul sito internet dell'Usr Calabria in pari data;

• nonché dell'elenco suddetto, della nota stessa e di ogni atto con cui l'amministrazione l'abbia eventualmente approvato od adottato come presupposto;

• verbale n. 31 del 22 marzo 2012 contenente l'errata valutazione degli elaborati di parte ricorrente, compreso l'allegato contenente la scheda di valutazione ed il giudizio della prima prova;

• provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale (prot. n. 18004) del 28 settembre 2011 di nomina dei componenti della commissione esaminatrice;

• v

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.