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Nota Ministero dell'Interno 08.02.2013, prot. n. 11001

Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative.

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, adottato dal Governo nell'esercizio della delega conferitagli dagli artt. 1, comma 5, e 2, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il provvedimento introduce alcune disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (di seguito il "Codice"), con particolare riferimento alla modifica della platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, all'ampliamento delle situazioni "indizianti" da cui si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa e all'introduzione di una specifica disciplina per il caso in cui il soggetto sottoposto alla verifica antimafia non sia ancora censito nella Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La novità più rilevante, tuttavia, concerne l'anticipazione al 13 febbraio 2013 dell'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II, relativo alla documentazione antimafia, che - diversamente da quanto disposto dal Codice - viene sganciata dall'effettiva attivazione della Banca dati.

L'art. 119, comma 1 del Codice antimafia, infatti, aveva rinviato l'entrata in vigore delle suddette disposizioni una volta "decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti" riguardanti le modalità di funzionamento della suddetta banca.

Il decreto legislativo in esame, invece, prevede l'entrata in vigore della riforma due mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta del primo decreto legislativo correttivo, ossia due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento in commento - avvenuta il 13 dicembre 2012 - e, quindi, il 13 febbraio 2013.

Attesa la rilevanza delle novità introdotte e la necessità di chiarire, nel silenzio della norma, la disciplina applicabil

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