IperTesto Unico IperTesto Unico

Delibera CiVIT 27.02.2013, n. 12

Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV).

La Commissione

Premesso che

- l'art. 13, comma 6, lett. g), d. lgs. n. 150 /2009, prevede che la Commissione definisce i requisiti per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto;

- il successivo art. 14, nel disciplinare la costituzione e le competenze dell'OIV, prescrive, al comma 3, ai fini della nomina dei componenti, l'acquisizione di un parere preventivo della Commissione;

- con delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, la Commissione ha definito i requisiti per la nomina dell'OIV;

- con delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012, la Commissione ha provveduto ad integrare la citata delibera n. 4/2010;

Considerato che

- venendo a scadenza, nel corso dell'anno, la maggior parte dei componenti degli OIV nominati in sede di prima applicazione del d. lgs. n. 150/2009, è opportuno procedere, sulla base dell'esperienza tratta dalla applicazione delle citate delibere e, sotto altro profilo, in considerazione dell'emanazione della l. n. 190/2012, alla modifica e alla integrazione della citata delibera n. 4/2010, per disciplinare le conferme e le nuove nomine;

- dette modifiche e integrazioni riguardano, in particolare, la individuazione in modo analitico dei casi di incompatibilità e la predeterminazione di cause ostative alla formulazione di un parere favorevole, nonché degli altri criteri ai quali la Commissione si ispirerà in sede di formulazione del parere ai sensi del citato art. 14, comma 3;

all'esito della consultazione delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali, dei relativi OIV, delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e delle camere di commercio;

Approva

la seguente delibera:

1. Ambito di applicazione

Tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.