Decreto MIUR 08.02.2013, n. 5
La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici compresi quelli provenienti da scuole esterne.
Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del calcolo di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
Le dotazioni organiche degli istitutori e istitutrici sono determinate secondo i parametri di cui all'art. 20 del Regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
Per l'a.s. 2012/13 le dotazioni organiche degli istitutori e istitutrici sono conseguentemente determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici e il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici ai seguenti parametri:
a) in presenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno 40 convittori: 5 posti
2) con almeno 40 convittrici: 5 posti
3) per ogni ulteriore gruppo di 10 convittori e/o convittrici: 1 posto
4) per ogni ulteriore gruppo di 20 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto
5) con almeno 30 convittori o convittrici ed almeno 40 semiconvittori e/o semiconvittrici: 6 posti;
6) per ogni gruppo di 80 convittori e/o convittrici è aggiunto un posto
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