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Decreto MIUR 08.02.2013, n. 45

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (G.U. 06.05.2013, n. 104)

Art. 7 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

1. Le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;

c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;

d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

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