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Decreto MIUR 08.02.2013, n. 45

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (G.U. 06.05.2013, n. 104)

Art. 1 - Ambito di applicazione, definizioni e finalità

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate;

b) le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento;

c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche;

d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni.

3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'eserciz

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