Decreto MIUR 07.02.2013
1. Le competenze in esito alle specializzazioni tecniche superiori di cui all'art. 1 connotano i percorsi di IFTS e assicurano il raggiungimento di omogenei livelli qualitativi nonché la spendibilità delle certificazioni conseguite e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo. A tal fine, le competenze di cui sopra, descritte secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato A, comprendono, in coerenza con quanto definito all'art. 4, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008:
a) competenze tecnico professionali, riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, definite nell'Allegato D;
b) competenze comuni a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale definite nell'Allegato E.
2. Ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche, i percorsi di IFTS sono da intendersi quali specializzazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell'istruzione tecnica e professionale, di cui ai decreti del Presidente delle Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010.
3. Al fine di facilitare il riconoscimento a livello territoriale, nazionale e comunitario da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite e in accordo con quanto già previsto dalle linee guida emanate ai sensi dell'art. 52 della legge n. 35/2012 citate in premessa, i percorsi di IFTS adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attività economiche ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).
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