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Decreto MIUR 07.02.2013

Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). (G.U. 19.04.2013, n. 92)

Allegato D - Organizzazione delle commissioni di esame

Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi delle fondazioni I.T.S. vengono così costituite dai dirigenti scolastici degli istituti tecnici o professionali enti di riferimento delle fondazioni I.T.S., su proposta del comitato tecnico-scientifico, per la scelta dei componenti di cui alle successive lettere a), b) e d):

a) un rappresentante dell'università, con funzioni di presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i docenti ordinari o associati dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico che non hanno prestato la loro opera nella progettazione e/o realizzazione di alcun percorso della fondazione I.T.S.;

b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'I.T.S., tra i docenti di discipline tecnico-professionali a tempo indeterminato in servizio presso l'istituto medesimo;

c) un esperto della formazione professionale designato dalla regione;

d) due esperti del mondo del lavoro designati dal comitato tecnico-scientifico dell'I.T.S.:

- il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di tirocinio;

- il secondo individuato tra una rosa di esperti segnalati dai presidenti dei fondi interprofessionali dell'area professionale di riferimento.

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