Decreto MIUR 05.02.2013, prot. n. 201
Formula iniziale
Il Direttore Generale
Visto il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n° 509, in particolare all'art. 11 comma 8, in cui si prescrive il rilascio del supplemento al diploma a tutti i Laureati;
Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n° 270, in particolare all'art. 11 comma 8, in cui si prevede l'inserimento nei regolamenti didattici delle modalità di rilascio del supplemento al diploma;
Visti il modello di "Diploma Supplement" elaborato dal Consiglio d'Europa in collaborazione con l'UNESCO nel quale sono contenute le informazioni minime che il documento deve contenere e le relative linee guida di compilazione;
Visto il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2001 sull'"Individuazione dei dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma", in particolare all'art. 4;
Considerato l'impegno assunto in sede europea alla Conferenza interministeriale di Berlino del 2003 affinché "ogni studente, al compimento dei suoi studi, riceva il Supplemento al Diploma automaticamente e senza spese. Il Supplemento dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea ad ampia diffusione";
Visto il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2004, n° 9 sull'"Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati", in particolare all'art. 6;
Visto il Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2005, n°49 sul "Diploma Supplement";
Visto il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, relativo alle modifiche al decreto 3 novembre 1999, n. 509 concernente l'approvazione delle norme dell'autonomia didattica degli atenei;
Vista la Legge n° 240 del 30 dicembre 2010, con particolare riferimento all'art. 5 contenente la delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
Visto il Decreto legislativo n° 19, del 27 gennaio 2012, relativo al sistema di accreditamento periodico delle università;
Visto i
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.