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Comunicato PCM 20.02.2013

Rivalutazione per l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità). (G.U. 20.02.2013, n. 43)

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 65,comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 3,0 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2013).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, se spettante nella misura intera, è pari a euro 139,49; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a euro 25.108,71 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 334,53; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a euro 34.873,24.

 

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