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Nota circolare PCM 24.12.2013, prot. n. 59912

Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - documentazione da trasmettere per il parere obbligatorio.

Le recenti misure urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni adottate con il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della l. 30 ottobre 2013, n. 125, hanno introdotto, tra le altre, delle innovazioni in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità dirigenziale.

In un contesto - quale quello attuale - di riorganizzazione generale delle pubbliche amministrazioni, che interessa a vario titolo l'intera categoria della dirigenza, si rende opportuno richiamare l'attenzione sul ruolo e sulle funzioni del Comitato dei garanti, organo di garanzia per la dirigenza previsto dall'art. 22 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'esigenza è resa più evidente dalla circostanza che, dal momento della sua costituzione, comunicata con lettera del Dipartimento della funzione pubblica del 28 marzo 2012 prot. DFP 12920 P-44.17.1.7.5., il Comitato non è stato mai adito dalle amministrazioni per ottenere il parere previsto dal predetto articolo.

In base alla menzionata disposizione, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, intendano adottare nei confronti dei propri dirigenti provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale, devono sottoporli al parere obbligatorio del Comitato dei garanti.

Le situazioni che debbono essere portate all'esame del Comitato ai fini del rilascio del parere obbligatorio sono tutte le ipotesi in cui si configura responsabilità dirigenziale, che dà luogo all'applicazione delle conseguenti sanzioni o perché rientranti nelle fattispecie generali disciplinate dal predetto art. 21 o perché ricondotte all'ipotesi della responsabilità dirigenziale ad opera di altre disposizioni. A tale proposito, per esempio, proprio nell'ambito dei più recenti interventi normativi, si rammenta la responsabilità conseguente a irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile, in violazione

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