D.P.C.M. 03.12.2013
Titolo II - Il sistema di protocollo informatico
1. Le informazioni apposte o associate ai documenti informatici, registrati nel registro di protocollo, negli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del testo unico, nei repertori e negli archivi, nonché negli albi, negli elenchi e in ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti con le modalità descritte nel manuale di gestione, mediante l'operazione di segnatura di cui all'art. 55 del testo unico che ne garantisce l'identificazione univoca e certa, sono espresse nel seguente formato:
a) codice identificativo dell'amministrazione;
b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
c) codice identificativo del registro;
d) data di protocollo secondo il formato individuato in base alle previsioni di cui all'art. 20, comma 2;
e) progressivo di protocollo secondo il formato specificato all'art. 57 del testo unico.
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