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Decreto legge 30.12.2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2013, n. 304)

Art. 3 bis - Proroga di termini in materia di giustizia

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

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