Decreto legge 23.12.2013, n. 145
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;
b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. - (Principi generali) - 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Art. 2. - (Benefici) - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 3. - (Soggetti beneficiari) - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione conte
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