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Decreto MIUR 23.12.2013, n. 1058

Cessazioni dal servizio personale scolastico 1° settembre 2014.

Formula iniziale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie dal servizio;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 509, commi 2, 3 e 5;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 72, commi 7 e 11, come sostituito dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge lo luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare, l'articolo 9, comma 31, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato articolo 72, comma 7, possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazio

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