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Provvedimento Avcp 24.04.2013

Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 08.05.2013, n. 106)

Art. 3 - Istanze non ammissibili

1. Non sono ammissibili le istanze presentate:

- da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all'art. 2, comma 2;

- su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii;

- su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- in tutti i casi in cui sia stato già presentato ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria avverso qualsiasi provvedimento relativo alla medesima procedura (pendenza di giudizio);

- in violazione di quanto disposto dal successivo art. 4, comma 2.

2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

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