Provvedimento Avcp 24.04.2013
1. Non sono ammissibili le istanze presentate:
- da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all'art. 2, comma 2;
- su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii;
- su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- in tutti i casi in cui sia stato già presentato ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria avverso qualsiasi provvedimento relativo alla medesima procedura (pendenza di giudizio);
- in violazione di quanto disposto dal successivo art. 4, comma 2.
2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.
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