Ordinanza MIUR 24.04.2013, n. 13
1. La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, già dall'anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo (art. 1 del DM n.99/2009).
Per l'esame di Stato 2012/2013, i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323). Per il credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo articolo 21, comma 5.
Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 10, il credito scolastico per l'anno
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