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Nota PCM 04.04.2013, prot. n. 15888

Prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo.

Si risponde alla lettera del 17/01/2013, protocollo n. 1388, successivamente sollecitata, con cui viene posto un quesito in merito alla possibilità di trattenimento in servizio di un dipendente.

In proposito, a parere dello scrivente, la possibilità per l'amministrazione di proseguire il servizio con un dipendente ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, va valutata alla luce della situazione contributiva complessiva del dipendente. Nello specifico, si devono distinguere due fattispecie principali:

1) il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo);

2) la seconda fattispecie riguarda invece il caso in cui il dipendente ha complessivamente un ammontare di anzianità contributiva che risulta insufficiente al raggiungimento del minimo contributivo per il requisito della pensione di vecchiaia.

Nel primo caso, l'amministrazione deve verificare l'ammontare complessivo dei contributi versati a favore del dipendente prossimo al collocamento a riposo, se del caso, consultando gli enti previdenziali di riferimento. Se la somma delle anzianità contributive maturate presso diverse gestioni raggiunge il minimo di 20 anni, ferma restando la deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 503 del 1992, nonché la possibilità di effettuare la ricongiunzione ai sensi della l. n. 29 del 1979, il lavoratore può ricorrere all'istituto della totalizzazione, di cui al d.lgs. n. 42 del 2006 o del cumulo contributivo, di cui alla l. n. 228 del 2012 (art. 1, commi 238-248), totalizzando o cumulando i periodi contrib

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