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Nota MIUR 22.04.2013, prot. n. 2589

Rilevazione debiti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Con riferimento alla rilevazione di cui all'oggetto e alla nota n. 2536 del 18 aprile 2013 recante indicazioni operative al riguardo, e viste le richieste di chiarimento pervenute da numerose istituzioni scolastiche, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni e prorogare il termine della rilevazione al giorno 24 aprile p.v.:

- i debiti da segnalare sono tutti quelli maturati entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali che siano fuori bilancio oppure che siano iscritti in bilancio e non siano pagabili con la cassa dell'istituzione o mediante la riscossione di residui attivi di competenza di soggetti diversi dal Ministero (Comuni, Province, Regioni, UE, privati, ecc...). Si tratta cioè di debiti appartenenti alle fattispecie indicate e coperti finanziariamente con residui attivi del Ministero;

- non debbono essere inseriti debiti pagabili con la cassa già a disposizione delle scuole;

- non debbono essere segnalati debiti già saldati, nemmeno se il saldo è avvenuto avvalendosi di fondi diversi da quelli che avrebbero ordinariamente finanziato l'attività;

- non debbono essere inseriti residui attivi. Si raccomanda di non confondere il concetto di residuo attivo con quello di residuo passivo;

- non debbono essere inseriti debiti coperti da residui attivi riferiti ad enti diversi dallo Stato, che si ritiene di poter riscuotere in futuro;

- si ribadisce che è necessaria la validazione dei dati immessi a cura del dirigente scolastico;

- non debbono essere segnalati debiti verso il personale;

- non debbono essere inseriti debiti erariali o previdenziali;

- non debbono essere inseriti debiti maturati successivamente al 31 dicembre 2012;

- non debbono essere inseriti debiti coperti con residui attivi per PON, POR, FESR, FAS;

- non debbono essere inseriti debiti per spese di lite (spese legali, ecc...); ai relativi debiti si dovrà far fro

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