IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.04.2013, prot. n. 7553

Art. 17 lett. b) e c) DLgs 151/01 così come modificato dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 - Interdizione lavoratrici madri.

Con nota prot. 8712 del 08/06/2012 questa Direzione ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e ha chiesto a codesti uffici di provvedere al monitoraggio dei provvedimenti rilasciati.

Sulla base della disamina dei dati pervenuti, si ritiene necessario, al fine di uniformare l'attività di codesti uffici, fornire ulteriori chiarimenti in merito all'argomento.

La nominatività del provvedimento è individuata nell'art. 17, 2) comma del D.Lgs 151/01 laddove ricorrano i presupposti di fatto e di diritto costituti dalle seguenti condizioni:

- che l'attività svolta dalla lavoratrice rientri nelle previsioni di cui all'art. 7 commi 1 e 2;

- che sia verificata l'impossibilità di spostamento ad altre mansioni.

In merito all'art. 7 si precisa, anzitutto, che per esso valgono le disposizioni, ancora vigenti, del DPR 1026/76 quale regolamento di attuazione della Legge 1204/71 ed in particolare dell'art. 3 della medesima legge testualmente riportato nel corpo dell'art. 7 del D.Lgs 151/01.

Ai commi 1 e 2 dell'art. 7 sono individuati i lavori vietati per i quali è prescritto lo spostamento ad altre mansioni. In relazione alle suddette previsioni risultano contemperate due ipotesi: il divieto fino a sette mesi dopo il parto, per lavori pericolosi ed insalubri a causa dell'esposizione ad agenti e situazioni che possano risultare pregiudizievoli per un organismo in fase di recupera delle energie fisiche e psichiche perdute nel parto e nell'eventuale allattamento e il divieto fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, per le prestazioni che comportano nocumento limitatamente all'andamento della gravidanza.

Il quarto comma ha per oggetto l'attività dell'Ispettorato del lavoro (attuali DTL) con riferimento ai compiti ad esso attribuiti consistenti nell'ordinare lo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni quando condizioni di lavoro o ambientali non rientranti nel

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.