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D.P.R. 16.04.2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (G.U. 24.06.2013, n. 146)

Titolo III - Corpo docente delle scuole di formazione

Art. 16 - Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento.

2. I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità, anche stranieri.

3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non può essere superiore a cinque.

[4. A ciascuna sede distaccata della Scuola è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente.] 1

[5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'

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