D.P.R. 16.04.2013, n. 70
Titolo III - Corpo docente delle scuole di formazione
1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento.
2. I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità, anche stranieri.
3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non può essere superiore a cinque.
[4. A ciascuna sede distaccata della Scuola è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente.] 1
[5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'
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