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D.P.R. 16.04.2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (G.U. 24.06.2013, n. 146)

Titolo II - Reclutamento e formazione

Art. 12 - Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico

1. Le attività di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 1 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all'articolo 8 e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale.

3. La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

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