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D.P.R. 16.04.2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (G.U. 24.06.2013, n. 146)

Titolo I - Razionalizzazione e riordino delle scuole pubbliche di formazione

Art. 1 - Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarità.

3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.

4. Non rientrano nel Sistema unico le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.

5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

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