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Decreto MIUR 24.04.2013, n. 334

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014.

Art. 10 - Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.

2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.

3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) valutazione del test (max 90 punti):

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;

- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

- 0 punti per ogni risposta non data;

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)

Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell'anno scolastico 2011/12.

Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.

Per gli studenti stranieri

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