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Decreto MIUR 24.04.2013, n. 331

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, co

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