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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 12.04.2013, n. 18

Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato. Applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".

1. Premessa

Il decreto legge n. 35 del 2013 è volto a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri creditori, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro nel biennio 2013-2014.

Per le suddette finalità, il decreto legge prevede, tra l'altro, all'articolo 5, comma 1, l'incremento di 500 milioni di euro del fondo da ripartire per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari. Dette risorse sono state iscritte in bilancio sul pertinente capitolo 3084 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto n. 30281 del 10 aprile u.s., attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Le risorse del fondo concorrono al pagamento dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate, relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti e non ancora estinte.

A differenza degli anni precedenti, le risorse finanziarie potranno essere utilizzate per il pagamento di somme dovute relative a spese sia correnti che in conto capitale riferibili alle tipologie di contratti indicati all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 35 in oggetto (somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali). Si tratta di debiti a fronte dei quali non sussistono residui passivi (anche perenti).

Al fine della ricognizione dei citati debiti, ciascun Ministero entro il 30 aprile p.v. deve provvedere a due distinte attività:

a) predisporre apposito elenco dettagliato, in ordine cronologico, con l'indicazione dei relativi importi, secondo i contenuti riportati al punto 2, da inviare a corredo di specifica richiesta

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