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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 10.04.2013, n. 17

Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti. Prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti.

Circolare 10 aprile 2013 n. 17: Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti. Prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 dell'8 aprile 2013 il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 (nel seguito "il decreto-legge"), recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".

In considerazione della particolare importanza del decreto legge e per talune conseguenze di carattere sanzionatorio a carico dei dirigenti responsabili, si ritiene utile evidenziare i punti di principale attenzione e diramare prime indicazioni operative in materia.

La presente circolare sarà da ciascuna amministrazione centrale portata a conoscenza delle proprie articolazioni periferiche.

L'articolo 7 del decreto-legge introduce misure in materia di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 le regioni e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti alla certificazione dei crediti sopra descritti.

Con l'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'obbligo di certificazione è stato esteso alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.

Si ricorda che,

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