Legge 09.08.2013, n. 99
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
In vigore dal 23 agosto 2013
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.»;
al comma 2, la lettera c) è soppressa;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.»;
al comma 5, le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente»;
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei lavoratori a tempo pieno»;
al comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale»;
al comma 12, lettera a), le parole: «per le regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia» e dopo la parola: «Commissione» è inserita la seguente: «europea»;
al comma 12, lettera b), il secondo periodo è soppresso;
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS con le modalità di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva d
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.