Legge 06.08.2013, n. 97
Capo VI - Altre disposizioni
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;
e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;
e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, le parole: «secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5»;
2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorità nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «c
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