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Legge 06.08.2013, n. 97

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (G.U. 20.08.2013, n. 194)

Capo III - Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale

Art. 11 - Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»;

b) all'articolo 11, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonché consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresì prevedere la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo è imbarcato».

2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 2

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