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D.P.C.M. 30.08.2013

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze dell'Avvocatura generale dello Stato, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Istituto superiore della sanità e del Ministero dell'interno. (G.U. 21.10.2013, n. 247)

Art. 3 -

1. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a procedere alle assunzioni, delle unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.

2. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a procedere alle assunzioni, delle unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

3. L'Istituto superiore di sanità è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito de

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