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Decreto legge 31.08.2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 31.08.2013, n. 204)

Capo II - Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 9 bis - Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200»;

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:

a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggio

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