Decreto legge 14.08.2013, n. 93
Capo II - Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale
1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;
b) dopo il numero 3-quater), è aggiunto il seguente:
«3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
3-sexies) (soppresso).».
3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» è soppressa e dopo le parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili».
3-bis. All'articolo 260 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».
4. All'articolo 682 del codice penale è aggi
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